8 giugno 2010, PESANTE MULTA PER LA PALL. SALERNO PDF Stampa E-mail

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1048 DEL 08.06.2010
Giudice Sportivo Regionale n. 530
In relazione alla gara di Campionato Regionale serie C numero 5215 del 30/05/2010, sciogliendo la
riserva di cui al C.U. 524 del 31/05/2010, letto il verbale del Commissario di Campo, e sentito
personalmente lo stesso nonché il Commissario degli arbitri, osserva quanto segue.

Prima dell’inizio della gara alcuni soggetti, inequivocabilmente riferibili alla società A.S.D Nuova Pall. Salerno 2008, accedevano al campo di gioco muniti di bastoni e di bottiglie, tenendo un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti di tifosi ospiti, alcuni dei quali venivano fisicamente colpiti.
L’intervento del Commissario di Campo inizialmente non sortiva alcun effetto pacificatore, tanto che un soggetto identificabile quale “capo” poneva le mani addosso al predetto Commissario, non riuscendo a creare danno alcuno per la pronta reazione dello stesso.
Soltanto la comunicazione da parte del Commissario di Campo della impossibilità di dare inizio alla gara, laddove la situazione non si fosse tranquillizzata, induceva la società di casa a far sì che la forza pubblica giungesse in numero adeguato sul campo.
E’ stato accertato altresì che al termine della gara si è verificata un’invasione del campo di gioco con intenti pacifici.
Ciò premesso questo Giudice Sportivo osserva che i comportamenti su riferiti sono inquadrabili nelle disposizioni di cui all’art. 82 R.E., quanto alla responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico da parte della società ospitante.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi configurata l’ipotesi di cui all’art. 27,6 B R.G. (assorbita quella di cui all’art 27,1 R.G. ) e, pertanto, ritenuta applicabile l’attenuante di cui all’art. 19,4 u.p. R.G. (per l’assenza di precedenti specifici e tenuto conto del fattivo comportamento successivamente tenuto dai dirigenti della società ospitante) commina la squalifica del campo di gioco per 2 giornate commutate, ai sensi dell’ art 15,6 R.G., nell’ammenda di euro 500,00.


Napoli, 08/06//10 Il Giudice Sportivo
Domenico Pennelli

 

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